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Premessa
Lo Studio Legale Clipeo con il pacchetto di Servizi ClipeoANT intende promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie alla luce di quanto previsto con l’entrata in vigore della legge n. 220 dell'11 dicembre 2012 e che entrerà in vigore il 18 giugno 2013. A tale scopo è stato elaborato un pacchetto di servizi definito ClipeoANT e suddiviso in tre macro aree: Legale, Tecnico, Fiscale.

SERVIZI
Gestione Attività
-  Ripartizioni

1.  Consuntivo per unità-anagrafica

-  Bilanci

1.  Bilancio per conto
2.  Bilancio per tabella
3.  Bilancio comparativo
4.  Bilancio individuale
5.  Situazione economica, patrimoniale e di cassa
6.  Dettaglio debiti/crediti

-  Rate

1.  Prospetto rateale
2.  Riparto preventivo con rate
3.  Ricevuta di versamento (doppia)
4.  Ordine di bonifico (doppio)
5.  Bollettino di versamento con Bar-Code
6.  Situazione rateale singolo condomino
7.  Sollecito quote scadute


Legale
-  Redazione pareri legali in forma scritta.
-  Invio solleciti di pagamento e recupero crediti
-  Patrocinio cause attive e passive
-  Legittimità delle delibere assembleare
-  Pareri su impugnazione delibere assembleari
-  Redazione ed invio lettere ed atti
-  Redazione Contratti, Transazioni, Accordi
-  Pratiche per sfratto inquilino moroso


Tecnico
-  Redazione computi per opere di manutenzione straordinaria;
-  Direzioni Lavori opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazioni;
-  Progettazione;
-  Variazioni Catastali;
-  Visure Catastali;
-  Perizie di Stima.


Fiscale
-  Assistenza e stesura pratiche di Successione
-  Redazione Contratti di Locazione
-  Registrazione e Rinnovo Contratti di Locazione


Arbitrato
La procedura arbitrale, eccetto alcune materie, è utilizzabile nel settore "civile" e quindi in controversie che riguardano Condominio, Locazione, Compravendita, Contratti.
Studio Legale Clipeo si dedica alle controversie connesse alla materia "immobiliare", tra le quali sono da considerarsi compromettibili:

  • le controversie in materia condominiale a condizione che la Convenzione arbitrale sia contenuta nel Regolamento di condominio contrattuale (allegato al rogito notarile)  o assembleare ( in questo caso è necessaria l’unanimità).

  • le controversie in materia di locazione di immobili urbani a cognizione ordinaria ad eccezione delle controversie previste dagli art. 657 e 658 Cod. Proc. Civ. - procedimenti per convalida di sfratto, o di licenza - per i quali sussiste la competenza giudiziale ed inderogabile del Tribunale


Perché ricorrere all'Arbitrato?
I motivi utili per cui ricorrere all’Arbitrato sono diversi e di seguito sintetizzabili:

1)  RAPIDITA':
Lo scopo primario per cui si ricorre ad un Arbitro è la certezza di avere la risoluzione della lite in tempi celeri. A fronte delle attese bibliche dei Tribunali, l’Arbitrato si conclude da un minimo di 60 ad un massimo di 240 giorni.

2)  COSTI:
Aspetto non trascurabile è la conoscenza preliminare di tutti i costi da sostenere, molto più bassi di un procedimento ordinario. Mentre ricorrendo dinnanzi al Giudice i costi sono infatti indeterminabili a priori, l’Arbitrato presuppone che le parti conoscano prima d’iniziare la controversia le spese di procedimento e gli onorari degli Arbitri.

3)  SPECIALIZZAZIONE DEGLI ARBITRI:
Gli Arbitri non sono Giudici Generici ma vengono scelti dalle parti e/o dal consiglio arbitrale tra esperti del settore in cui cade la materia del contendere, con la certezza di essere giudicati da profondi conoscitori delle singole situazioni;

4)  RISERVATEZZA:
I soggetti coinvolti nel procedimento sono tenuti ad osservare la riservatezza del procedimento stesso e del lodo.

5)  LODO=SENTENZA:
Il Lodo Arbitrale ha la stessa efficacia della sentenza. Il Tribunale, a semplice richiesta di parte, lo rende infatti esecutivo.


Questo significa che in caso di inadempimento della parte soccombente è possibile intraprendere azioni esecutive. L'Arbitro, inoltre, decidendo sulle spese può condannare la parte soccombente al rimborso a favore della parte vittoriosa delle spese legali e arbitrali.


Conciliazione
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 28 del 2010, la Conciliazione è diventata obbligatoria per talune materie, prima del ricorso in Tribunale. Pertanto la conciliazione è una procedura stragiudiziale mediante la quale un soggetto terzo e neutrale aiuta le parti a comporre una lite, trovando un accordo in tempi brevi e a costi chiari, precisi, ridotti e predeterminati.
Gli ambiti civili per i quali la conciliazione è diventata obbligatoria a pena di improcedibilità dinnanzi al Giudice sono:

-  condominio (a partire dal 2012);
-  locazione
-  diritti reali;
-  divisione;
-   successioni ereditarie;
-  patti di famiglia;
-  comodato;
-  affitto di azienda;
-  risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
-  risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
-  risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
-  contratti assicurativi, bancari e finanziari;


Vantaggi della conciliazione
-  È uno dei metodi di risoluzione delle dispute più veloce.
-  È più economico che altri sistemi alternativi.
-  Le parti hanno la certezza di una data certa per l’udienza.
-  Si può salvare ed addirittura, consolidare il rapporto.
-  Si può utilizzare un numeroso elenco di procedure e tecniche, nonché creare soluzioni su misura".
-  Le parti controllano la soluzione.
-  Velocità nella preparazione della procedura.
-  È possibile chiarire i veri punti della controversia.
-  È possibile ottenere una soluzione soddisfacente per tutte le parti.
-  Se le parti non giungono ad un accordo, non perdono alcun diritto e sono libere di abbandonare le trattative in qualsiasi momento.

Differenza tra conciliazione e arbitrato
L’arbitrato e la conciliazione hanno in comune il fatto di essere strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria. Tuttavia, l’arbitrato è un vero e proprio "giudizio": l’arbitro (o gli arbitri) decidono la controversia, e la decisione è vincolante per le parti. Viceversa, nella conciliazione, i conciliatori non decidono nulla: propongono alle parti una possibile soluzione, che le parti sono libere di accettare oppure no.


 
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